IL RETTORE

  Visto  il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario
n.  90  della  Gazzetta  Ufficiale del 13 maggio 2005, n. 110, che ha
istituito  l'Universita'  degli  studi  europea  di Roma, non statale
legalmente  riconosciuta,  e la ha autorizzata a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale;
  Visto l'art. 12, lettera l), e l'art. 33, sesto comma, del predetto
statuto,  che  demandano al consiglio di amministrazione (e per esso,
fino    al    momento    della    sua   costituzione,   al   comitato
tecnico-organizzativo) il potere di deliberare le eventuali modifiche
statutarie;
  Vista  la  precedente  delibera  n. 02/06/CTO adottata dal comitato
tecnico-organizzativo  nella  riunione  del  19 gennaio 2006, recante
l'approvazione  di  alcune  modifiche  allo «Statuto dell'Universita'
europea di Roma»;
  Vista  la  delibera n. 04/06/CTO del comitato tecnico-organizzativo
nella riunione del 28 luglio 2006 recante l'approvazione di ulteriori
modifiche allo statuto dell'Universita' europea di Roma;
  Considerato  che  a seguito dei colloqui intercorsi con i dirigenti
ministeriali  responsabili  e'  emersa  l'opportunita'  di  apportare
ulteriori emendamenti agli articoli 20 e 21 dello statuto, al fine di
meglio precisare le competenze e le funzioni del dipartimento e degli
ambiti di didattica e di ricerca;

                               Decreta:


                           Articolo unico

  Allo  statuto  dell'Universita'  europea  di Roma sono apportate le
seguenti  modifiche:  i  primi  tre commi dell'art. 20 dello statuto,
dell'Universita'  degli  studi europea di Roma, approvato con decreto
ministeriale  4 maggio  2005, pubblicato nel supplemento ordinario n.
90  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  110  del 13 maggio 2005, nel testo
originale, sono sostituiti dai seguenti:
  «1. L'attivita'  didattica e scientifica si svolge nei dipartimenti
di  didattica  e  di  ricerca, articolati in ambiti di didattica e di
ricerca,  secondo le disposizioni contenute nel regolamento didattico
di Ateneo.
  2.   La   istituzione,  la  denominazione  e  la  soppressione  dei
dipartimenti e degli ambiti di didattica e di ricerca sono deliberate
dal  consiglio  di amministrazione, sentito il senato accademico, con
conseguente modifica del regolamento didattico di Ateneo.
  3. Il personale docente e' inquadrato nei dipartimenti di didattica
e di ricerca ed e' assegnato agli ambiti di didattica e di ricerca in
cui    si    svolgono   gli   insegnamenti   afferenti   al   settore
scientifico-disciplinare di loro competenza.
  4.  Gli ambiti di didattica e di ricerca costituiscono le strutture
entro le quali si svolgono i corsi di laurea.
  5.  I  corsi  di  laurea  afferenti  agli  ambiti sono istituiti in
conformita'  con  le norme del presente statuto e con le disposizioni
vigenti  in  materia e sono disciplinati dal regolamento didattico di
Ateneo e dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
  6.   Con   apposito   regolamento   deliberato   dal  consiglio  di
amministrazione,  sentito  il senato accademico, vengono disciplinati
l'organizzazione  ed il funzionamento dei dipartimenti e degli ambiti
di didattica e di ricerca.».
  I  primi  tre  commi dell'art.  21  dello statuto, dell'Universita'
degli  studi  europea  di  Roma, approvato con decreto ministeriale 4
maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta
Ufficiale  n.  110  del  13  maggio  2005,  nel testo originale, sono
sostituiti dai seguenti:
  «1. I   consigli   dei  dipartimenti  di  didattica  e  di  ricerca
sostengono   e   coordinano  il  complesso  dei  servizi  concernenti
l'offerta  didattica  e  la  ricerca  all'interno del dipartimento in
conformita' alle disposizioni del regolamento generale di Ateneo.
  2.  In  particolare  i  consigli dei dipartimenti di didattica e di
ricerca:
    a) definiscono  gli  indirizzi  e  i  progetti  dell'attivita' di
ricerca;
    b) propongono al consiglio di amministrazione la ripartizione dei
fondi  per  la  didattica e la ricerca tenuto conto delle indicazioni
delle competenti strutture didattiche e di ricerca;
    c) formulano proposte sui programmi di sviluppo dell'Universita';
    d) formulano proposte anche su tutte le altre materie che vengano
loro  sottoposte  dal  consiglio  di  amministrazione,  sentiti,  ove
necessario, i pareri delle altre strutture accademiche.
  3.  I  consigli  dei  dipartimenti  di  didattica e di ricerca sono
composti  dal  rettore,  che  li  presiede,  e dai coordinatori degli
ambiti  di  didattica  e di ricerca e dei corsi di studio che ad essi
afferiscono.».
    Roma, 4 agosto 2006
                                                Il rettore: Scarafoni